Assistenza condizionatori - Bologna - RS Impianti
Vendita, installazione, assistenza e manutenzione climatizzatori -
Libretti Impianti
RS IMPIANTI è una azienda certificata F-GAS che opera unicamente nel
settore del condizionamento e climatizzazione a Bologna e provincia da
oltre 30anni, fornisce un servizio di vendita, installazione, assistenza
e manutenzione per impianti di climatizzazione, abbiamo certificato il
personale, l’azienda e l’attrezzatura in base al nuovo regolamento F GAS
n.517/2014.
Nati come tecnici frigoristi negli anni 90 con attrezzi alla mano,
abbiamo dovuto seguire l’importante cambiamento e dedicare una buona
parte del nostro lavoro per produrre documenti, imparare leggi, decreti,
fare continui corsi di aggiornamento ed investimenti.
Le informazioni riportate, sono scritte per chiarire e aiutare chi
non conosce le nuove regole e responsabilità in merito ai propri
impianti.
La responsabilità dell’impianto è riconducibile all’operatore, non
che proprietario dell’impianto stesso.
Il cliente non che operatore, può avvalersi della consulenza di RS
IMPIANTI per la gestione degli impianti di climatizzazione.
RS IMPIANTI capisce la difficoltà dei clienti nel gestire leggi e
normative che sono in continua evoluzione e per questo gestiamo tutta la
parte burocratica, consegnando tutti i documenti necessari, così il
cliente può godere sereno dei benefici del climatizzatore senza pensare
ad altro.
A fine lavori rilasciamo la documentazione necessaria dell’impianto
installato in base alla potenza e tipo di agevolazione fiscale:
- Fattura elettronica SDI e di cortesia
- Dichiarazione di conformità 37/2008
- Dichiarazione ENEA per detrazione
- Libretto impianto Criter se necessario
- Comunicazione registro Fgas
CHIAMA PER UN PREVENTIVO GRATUITO
Gas fluorurati: in vigore pesanti sanzioni
per le violazioni
Nuova disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui
gas fluorurati a effetto serra.
Previste sanzioni
amministrative pecuniarie molto pesanti per la violazione degli
obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di
rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la
violazione degli obblighi previsti.
Il Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n.
163, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a
effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006" entra in
vigore oggi 17 gennaio, e introduce una nuova
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto
serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.
Il provvedimento, composto da 19
articoli, abroga il Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26.
Qui di seguito i principali punti:
quali sono le sanzioni in capo alle imprese?
- Le
imprese certificate che non inseriscono nella Banca
Dati (di cui all'articolo 16 D.P.R. n. 146 del 2018) le informazioni
delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e
smantellamento degli impianti contenenti Fgas, entro trenta giorni
dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 6
comma 1);
- Le persone fisiche o imprese che
svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e
smantellamento, senza essere in possesso del pertinente certificato
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00
euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 2);
- I soggetti obbligati, che non
effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a
1.000,00 euro (art. 8 comma 8);
- L'impresa che prima dello smaltimento
del contenitore di gas fluorurati non provvede affinché i gas
fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il
riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00
euro (art. 7 comma 2);
- L'impresa che affida le attività di
installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o
smantellamento ad un'impresa che non è in possesso del pertinente
certificato è punita con la sanzioneamministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 3).
Vendita e acquisti Fgas
- Le imprese che forniscono gas
fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono
in possesso del pertinente certificato, indipendentemente dalle
modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9
comma 3);
- Le persone fisiche o imprese che
acquistano gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle
modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del
pertinente certificato, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 4);
- Le imprese che forniscono
apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas
fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali,
indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza
acquisire la dichiarazione dell'acquirente, sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro
(art. 9 comma 5);
- Le imprese che forniscono gas
fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di
vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati le
informazioni, sono punite con la sanzioneamministrativa pecuniaria
da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9 comma 6);
- Le imprese che forniscono
apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas
fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali,
indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non
inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00
euro (art. 9 comma 7).
Quali sono le sanzioni per gli operatori o per i proprietari
delle apparecchiature?
- L'operatore che non ottempera agli
obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le
modalità previste, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 4 comma 1);
- L'operatore che rilascia in modo
accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di
rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non
effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque
non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a
25.000,00 euro (art. 3 comma 2);
- L'operatore che, entro un mese
dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli
delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in
possesso del certificato, la verifica dell'efficacia della
riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 3 comma 3);
- L'operatore che si avvale di persone
fisiche non in possesso del certificato nell'attività di recupero di
gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro
riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio,
la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art.
7 comma 1);
- Le persone fisiche che svolgono le
attività di installazione, manutenzione, riparazione e
smantellamento, senza essere in possesso del pertinente certificato
sono punite con la sanzioneamministrativa pecuniaria da 10.000,00
euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 1).
L'allegato relativo al Decreto legislativo
163/2019 è visionabile sul sito
www.afor.mi.it
Obbligo Libretto
d’impianto e targatura CRITER per impianti di climatizzazione superiori
ai 12 KW
In Regione
Emilia-Romagna sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento
regionale n. 1 del 3 aprile 2017 le seguenti tipologie di impianto:
- o caldaie
alimentate a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio,
carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi,
liquidi o gassosi);
- o impianti
alimentati da biomassa legnosa (es. legna, cippato, pellet,
bricchette);
- o pompe di
calore e/o collettori solari termici utilizzati per la
climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua
calda sanitaria centralizzata con potenza termica utile complessiva
superiore a 12 kW;
- o gruppi
frigoriferi utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti
con potenza frigorifera utile complessiva superiore a 10 kW;
- o
scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o
teleraffrescamento;
- o
cogeneratori e trigeneratori;
- o impianti
centralizzati per la produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di più utenze o ad uso pubblico;
- o stufe,
caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia
radiante esclusivamente nel caso in cui siano fissi e la somma delle
potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare
sia maggiore o uguale a 5 kW.
Sono esclusi
dagli obblighi:
- o cucine
economiche, termo cucine, caminetti aperti; o
scaldacquaunifamiliari;
- o gli
impianti inseriti in cicli di processo.
Ai fini del
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, diventa
quindi fondamentale comprendere quando la Targa, il Libretto di impianto
e i Rapporti di controllo sono obbligatori.
Tutti gli
impianti di climatizzazione contenenti Gas Fluorurati devono obbligatoriamente essere
registrati nella Banca Dati FGAS.
Dal 25
settembre 2019 gli interventi di installazione, riparazione, ricerca
perdite sono registrati nel portale Banca Dati FGAS.
L’Italia
recepisce il regolamento n°517 UE con il DPR 416/18, in attuazione
completa del decreto viene istituita la BANCA DATI GAS FLUORURATI a
effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, attiva dal 25
settembre 2019 in tutte le sue funzionalità.
La BANCA DATI
sarà utile per comunicare le seguenti informazioni:
Tali gas, per
comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico
nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro
FGAS).
Le imprese e
persone in possesso di certificato per comunicare i dati relativi agli
interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione,
riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature
fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
TABELLA DEGLI
INTERVALLI DI MANUTENZIONE OBBLIGATORI
Dal 1° gennaio
2017 non si parla più di kg ma di tonnellate equivalenti di CO2:
l’obbligo di verifiche è previsto per le apparecchiature contenenti gas
fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate
equivalenti di CO2, 10 tonnellate se ermeticamente sigillate ed
etichettate come tali.
APPARECCHIATURE CONTENENTI |
FREQUENZA CONTROLLI |
SE PRESENTE SISTEMA DI
RILEVAMENTO DELLE PERDITE: |
> 5 t Quantità equivalente
di CO2 < 50 t |
1 volta ogni 12 mesi |
1 volta ogni 24 mesi |
50 t ≤ Quantità equivalente
di CO2 < 500 t |
1 volta oni 6 mesi |
1 volta ogni 12 mesi |
≥ 500 t di quantità
equivalente di CO2 |
1 volta ogni 3 mesi |
1 volta ogni 6 mesi |
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Tel. 051 0733023 - P.I. 02709721209 - Contatti:
rsimpianticlima@gmail.com - Tel. 348 1484600 (Preventivi e
assistenza tecnica) - Iscr. Reg. Imprese Bologna N. 461480
San
Lazzaro - Castenaso - Granarolo dell'Emilia - Casalecchio di Reno -
Budrio - Ozzano - Castel San Pietro Terme - Imola . Castel Maggiore
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